Art. 126 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Divieto di mediazione

Articolo 126 - codice della navigazione

[È vietata la mediazione anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un’attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.] (1)

Articolo 126 - Codice della navigazione

[È vietata la mediazione anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un’attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 13 D.P.R. 18.04.2006, n. 231, con decorrenza dal 28.07.2006.

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