Art. 1259 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Potere disciplinare in caso di perdita della nave

Articolo 1259 - codice della navigazione

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.(1)

Articolo 1259 - Codice della navigazione

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.(1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 20 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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