Art. 1256 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Infrazioni disciplinari dei passeggeri

Articolo 1256 - codice della navigazione

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1. la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell’aeromobile;
2. il recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio;
3. il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell’aeromobile;
4. l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

Articolo 1256 - Codice della navigazione

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1. la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell’aeromobile;
2. il recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio;
3. il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell’aeromobile;
4. l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

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