Art. 1251 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Infrazioni disciplinari

Articolo 1251 - codice della navigazione

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell’art. 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente Codice:(1)
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore o l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
2) l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti;
3) la negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni;
4) l’assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l’abbandono della nave o dell’aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, Autorità consolari e altre Autorità dello Stato all’estero;(2)
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l’ordine o la disciplina della nave, o dell’aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell’ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.

Articolo 1251 - Codice della navigazione

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell’art. 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente Codice:(1)
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore o l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
2) l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti;
3) la negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni;
4) l’assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l’abbandono della nave o dell’aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, Autorità consolari e altre Autorità dello Stato all’estero;(2)
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l’ordine o la disciplina della nave, o dell’aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell’ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.

Note

(1) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.
(2) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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