Art. 125 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Collocamento della gente di mare

Articolo 125 - codice della navigazione

(1) [Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.]

Articolo 125 - Codice della navigazione

(1) [Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 13 D.P.R. 18.04.2006, n. 231, con decorrenza dal 28.07.2006.

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