Art. 1244 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Computo speciale di termini

Articolo 1244 - codice della navigazione

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo della nave o dell’aeromobile in un porto o in un aeroporto della Repubblica ovvero di località estera ove si trovi un’autorità consolare.(1)

Articolo 1244 - Codice della navigazione

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo della nave o dell’aeromobile in un porto o in un aeroporto della Repubblica ovvero di località estera ove si trovi un’autorità consolare.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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