Art. 1240 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Competenza per territorio

Articolo 1240 - codice della navigazione

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all’estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.
Se, prima dell’approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d’iscrizione della nave [o di abituale ricovero dell’aeromobile], su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.(1)
Nei casi di competenza dell’autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell’aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall’autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

Articolo 1240 - Codice della navigazione

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all’estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.
Se, prima dell’approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d’iscrizione della nave [o di abituale ricovero dell’aeromobile], su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso reato.(1)
Nei casi di competenza dell’autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell’aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall’autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

Note

(1) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 20 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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