Art. 1238 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Competenza per le contravvenzioni

Articolo 1238 - codice della navigazione

Salvo i casi in cui appartiene all’autorità consolare la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
L’appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del Tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l’appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.

Articolo 1238 - Codice della navigazione

Salvo i casi in cui appartiene all’autorità consolare la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.
Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore, esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
L’appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del Tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto.
Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l’appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale.

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