Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in stato di arresto o di fermo, le denunce, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all’autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all’autorità aeronautica locale della Repubblica; ovvero, all’estero, all’autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.
Dell’eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore del regno. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie. (1)
Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto della Repubblica, è tenuto a consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d’accordo con l’autorità consolare.