Art. 1232 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pene accessorie e misura di sicurezza

Articolo 1232 - codice della navigazione

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell’articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell’aeromobile.

Articolo 1232 - Codice della navigazione

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell’articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell’aeromobile.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689

Istituti giuridici

Novità giuridiche