Art. 1228 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

Articolo 1228 - codice della navigazione

È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione :
1. il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell’autorità competente;
2. chiunque, fuori dei casi previsti nell’articolo 819, getta dall’aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare. (1)

Articolo 1228 - Codice della navigazione

È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire un milione :
1. il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell’autorità competente;
2. chiunque, fuori dei casi previsti nell’articolo 819, getta dall’aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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