Art. 1227 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

Articolo 1227 - codice della navigazione

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all’autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila. (1)

Articolo 1227 - Codice della navigazione

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all’autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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