Art. 1225 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Omissione di provvedimenti profilattici

Articolo 1225 - codice della navigazione

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda da lire centomila a un milione. (1)
Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea .

Articolo 1225 - Codice della navigazione

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda da lire centomila a un milione. (1)
Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea .

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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