Il vettore o il comandante della nave marittima o dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l’ammenda di lire centomila per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. (1)
Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell’ammenda fino a lire quattrocentomila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza. (1)