Art. 1224 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Imbarco eccessivo di passeggeri

Articolo 1224 - codice della navigazione

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l’ammenda di lire centomila per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. (1)
Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell’ammenda fino a lire quattrocentomila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza. (1)

Articolo 1224 - Codice della navigazione

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l’ammenda di lire centomila per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. (1)
Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell’ammenda fino a lire quattrocentomila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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