Art. 1221 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio

Articolo 1221 - codice della navigazione

L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell’autorità competente sulla composizione e forza minima dell’equipaggio è punito con l’ammenda da lire sessantamila a seicentomila. (1)
Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell’equipaggio.

Articolo 1221 - Codice della navigazione

L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell’autorità competente sulla composizione e forza minima dell’equipaggio è punito con l’ammenda da lire sessantamila a seicentomila. (1)
Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell’equipaggio.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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