Art. 1219 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile

Articolo 1219 - codice della navigazione

Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l’ammenda da lire centomila a un milione.(1)
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità [o di collaudo].(2)

Articolo 1219 - Codice della navigazione

Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l’ammenda da lire centomila a un milione.(1)
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità [o di collaudo].(2)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L’entità dell’ammenda, citata nel presente comma, è stata da ultimo così aumentata dall’art. 113, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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