Art. 1218 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di norme sulle segnalazioni

Articolo 1218 - codice della navigazione

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire centomila a due milioni. (1)
Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. (1)

Articolo 1218 - Codice della navigazione

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire centomila a due milioni. (1)
Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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