Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quarantottomila. (1)
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi. (2)