Art. 1218 bis – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Omissione di esercitazione

Articolo 1218 bis - codice della navigazione

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quarantottomila. (1)
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi. (2)

Articolo 1218 bis - Codice della navigazione

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quarantottomila. (1)
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi. (2)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 31, L. 05.06.1962, n. 616.

Istituti giuridici

Novità giuridiche