Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l’ammenda non inferiore a lire 15.000 per tonnellata in sovraccarico. (1)
Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l’ammenda non inferiore a lire centocinquantamila.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice. (2)