Art. 1217 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Caricazione oltre la marca di bordo libero

Articolo 1217 - codice della navigazione

Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l’ammenda non inferiore a lire 15.000 per tonnellata in sovraccarico. (1)
Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l’ammenda non inferiore a lire centocinquantamila.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice. (2)

Articolo 1217 - Codice della navigazione

Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l’ammenda non inferiore a lire 15.000 per tonnellata in sovraccarico. (1)
Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l’ammenda non inferiore a lire centocinquantamila.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice. (2)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689
(3) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 29, L. 05.06.1962, n. 616.

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