Art. 1216 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Navigazione senza abilitazione

Articolo 1216 - codice della navigazione

L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire due milioni. (1)
Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità [o di collaudo] che non sia in vigore.(2)
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

Articolo 1216 - Codice della navigazione

L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire due milioni. (1)
Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità [o di collaudo] che non sia in vigore.(2)
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. 
(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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