L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire due milioni. (1)
Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità [o di collaudo] che non sia in vigore.(2)
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.