Art. 1214 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Sanzioni amministrative accessorie

Articolo 1214 - codice della navigazione

(1) La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, [1204, secondo comma,] 1207 e 1209 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.(2)

Articolo 1214 - Codice della navigazione

(1) La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, [1204, secondo comma,] 1207 e 1209 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 14 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).
(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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