Art. 1209 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato

Articolo 1209 - codice della navigazione

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell’autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (1)

Articolo 1209 - Codice della navigazione

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell’autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 14 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).

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