Art. 1206 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Impedimento alla presentazione di reclami

Articolo 1206 - codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell’equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all’autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda da lire ventimila a un milione. (1)

Articolo 1206 - Codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell’equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all’autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda da lire ventimila a un milione. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

Istituti giuridici

Novità giuridiche