Art. 1203 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Atterramento in aeroporto privato

Articolo 1203 - codice della navigazione

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)(2)(3)

Articolo 1203 - Codice della navigazione

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)(2)(3)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L’entità dell’ammenda, citata nel presente articolo, è stata da ultimo così aumentata dall’art. 113, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.a.”.

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