Art. 1201 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile

Articolo 1201 - codice della navigazione

(1)EÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
[1) non esegue l’ordine di approdo previsto nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto;] (2)
2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell’articolo 799; (3)
3) parte, se l’aeromobile è diretto all’estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Articolo 1201 - Codice della navigazione

(1)EÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
[1) non esegue l’ordine di approdo previsto nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto;] (2)
2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell’articolo 799; (3)
3) parte, se l’aeromobile è diretto all’estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 14 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).
(2) Il presente numero è stato abrogato dall’art. 3, L. 29.01.1986, n. 32.
(3) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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