(1)EÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
[1) non esegue l’ordine di approdo previsto nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto;] (2)
2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell’articolo 799; (3)
3) parte, se l’aeromobile è diretto all’estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.