(1)Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell’equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni .
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.