Art. 1199 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

Articolo 1199 - codice della navigazione

(1)Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell’equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni .
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.

Articolo 1199 - Codice della navigazione

(1)Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell’equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni .
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 14 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).

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