Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante [ovvero di perdita dell’aeromobile], essendone richiesto dal comandante o dall’autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)(2)