Art. 1197 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rifiuto di cooperare al ricupero

Articolo 1197 - codice della navigazione

Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante [ovvero di perdita dell’aeromobile], essendone richiesto dal comandante o dall’autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)(2)

Articolo 1197 - Codice della navigazione

Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante [ovvero di perdita dell’aeromobile], essendone richiesto dal comandante o dall’autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)(2)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151

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