Art. 1196 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio

Articolo 1196 - codice della navigazione

(1)Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell’aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell’equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.

Articolo 1196 - Codice della navigazione

(1)Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell’aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell’equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 14 D.lgs. 30.12.1999 n. 507

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