(1)Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della violazione di cui al primo comma. (2)
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.