Art. 1193 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

Articolo 1193 - codice della navigazione

(1)Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della violazione di cui al primo comma. (2)
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Articolo 1193 - Codice della navigazione

(1)Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della violazione di cui al primo comma. (2)
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 14 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 42 ter, D.L. 01.10.2007, n. 159, con decorrenza dal 01.12.2007.

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