Art. 1192 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome

Articolo 1192 - codice della navigazione

È punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila:
1. il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2. l’armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull’uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3. l’esercente o il comandante se l’aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato. (1)

Articolo 1192 - Codice della navigazione

È punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila:
1. il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2. l’armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull’uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3. l’esercente o il comandante se l’aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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