Art. 1191 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti

Articolo 1191 - codice della navigazione

(1)Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.(2)

Articolo 1191 - Codice della navigazione

(1)Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151

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