Art. 119 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri

Articolo 119 - codice della navigazione

Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento (1).
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo (2). Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica (3).
Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell’iscrizione nelle matricole della gente di mare. (4) (5)
Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. (6)
I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell’art. 116, dal ministro per le comunicazioni.
Per l’esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l’iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria (7).
A coloro che conseguono l’iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore (7).

Articolo 119 - Codice della navigazione

Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento (1).
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo (2). Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica (3).
Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell’iscrizione nelle matricole della gente di mare. (4) (5)
Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. (6)
I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell’art. 116, dal ministro per le comunicazioni.
Per l’esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l’iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria (7).
A coloro che conseguono l’iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore (7).

Note

(1) Il presente comma prima modificato dall’art. 1 L. 08.10.1973, n. 645, poi sostituito dall’art. 10 L. 07.12.1999, n. 472, è stato da ultimo così modificato dall’art. 4, L. 23.09.2013, n. 113 (G.U. 9.10.2013, n. 237 – S.O. n. 68) con decorrenza 24.10.2013. Si riporta di seguito il Il testo previgente:
“Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento”.
(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 1 L. 15.05.1954, n. 233 è stato poi così sostituito dall’art. 10 L. 07.012.1999, n. 472. Si riporta di seguito il Il testo previgente:
“I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.”
(3) Il presente comma prima modificato dall’art. 2 L. 08.10.1973, n. 645 è stato poi così sostituito dall’art. 10 L. 07.12.1999, n. 472. Si riporta di seguito il Il testo previgente:
“Il Ministro per la marina mercantile può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire la immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.”.
(4) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.
(5) Le organizzazioni sindacali fasciste, citate nel presente comma, sono state soppresse dopo la caduta del regime fascista, con il D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.
(6) La patria potestà, citato nel presente comma, è attualmente la potestà dei genitori, in virtù dell’art. 316 C.C., così come modificato dall’art. 138 L. 19.05.1975, n. 151 ( Riforma del diritto di famiglia).
(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1 L. 03.02.1963, n. 54.

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