Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell’articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall’autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall’autorità medesima è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)