Art. 1189 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

Articolo 1189 - codice della navigazione

Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell’articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall’autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall’autorità medesima è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)

Articolo 1189 - Codice della navigazione

Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell’articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall’autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall’autorità medesima è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689

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