Art. 1186 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

Articolo 1186 - codice della navigazione

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione. (1)

Articolo 1186 - Codice della navigazione

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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