Art. 1185 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile

Articolo 1185 - codice della navigazione

Il proprietario dell’aeromobile che ne chiede l’iscrizione oltre il termine prescritto nell’articolo 754 è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

Articolo 1185 - Codice della navigazione

Il proprietario dell’aeromobile che ne chiede l’iscrizione oltre il termine prescritto nell’articolo 754 è punito con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 19, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96

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