Art. 1184 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile

Articolo 1184 - codice della navigazione

(1) Chiunque alieni la nave o l’aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (2)
Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758.(3)

Articolo 1184 - Codice della navigazione

(1) Chiunque alieni la nave o l’aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (2)
Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758.(3)

Note

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall’art. 7 D.L. 30.12.1997, n. 457, è stato poi così modificato dall’ art. 13 D.lgs. 30.12.1999 n. 507.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 19 D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 19 D.Lgs. 09.05.2005, n. 96

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