Art. 1183 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

Articolo 1183 - codice della navigazione

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo 161 l’ordine dell’autorità marittima o di quella preposta all’esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.
Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici. (1)

Articolo 1183 - Codice della navigazione

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo 161 l’ordine dell’autorità marittima o di quella preposta all’esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.
Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96

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