È punito con l’ammenda da lire centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1. chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2. chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3. chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell’articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4. chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell’articolo 243;
5. il costruttore della nave o dell’aeromobile che non osserva l’ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.(1)