Art. 1182 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

Articolo 1182 - codice della navigazione

È punito con l’ammenda da lire centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1. chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2. chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3. chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell’articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4. chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell’articolo 243;
5. il costruttore della nave o dell’aeromobile che non osserva l’ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.(1)

Articolo 1182 - Codice della navigazione

È punito con l’ammenda da lire centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1. chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2. chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3. chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell’articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4. chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell’articolo 243;
5. il costruttore della nave o dell’aeromobile che non osserva l’ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.(1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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