L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli artt. 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La stessa sanzione si applica all’armatore, all’esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. (1)