Art. 1180 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Assunzione abusiva di stranieri

Articolo 1180 - codice della navigazione

L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli artt. 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La stessa sanzione si applica all’armatore, all’esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. (1)

Articolo 1180 - Codice della navigazione

L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli artt. 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La stessa sanzione si applica all’armatore, all’esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 12 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).

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