Art. 1179 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Assunzione irregolare di minori

Articolo 1179 - codice della navigazione

(1)L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. (2)
Alla stessa sanzione soggiace l’esercente o il comandante dell’aeromobile, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Articolo 1179 - Codice della navigazione

(1)L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. (2)
Alla stessa sanzione soggiace l’esercente o il comandante dell’aeromobile, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 12 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).
(2)Il limite di età per l’ammissione a far parte dell’equipaggio di una nave o di un galleggiante, citato nel presente comma, è stato aumentato a quindici anni in virtù dell’art 1 L. 15.05.1954, n. 233.

Istituti giuridici

Novità giuridiche