Art. 1177 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Aggravanti

Articolo 1177 - codice della navigazione

[1. La pena è dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da lire 200.000 a 1.000.000 :
1) se il fatto previsto nell’articolo precedente si riferisce all’assunzione di più persone;
2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un’attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;
3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;
4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.] (1)

Articolo 1177 - Codice della navigazione

[1. La pena è dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da lire 200.000 a 1.000.000 :
1) se il fatto previsto nell’articolo precedente si riferisce all’assunzione di più persone;
2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un’attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;
3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;
4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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