[Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l’assunzione di una persona dell’equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire 1.000.000.] (1)