Art. 1176 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Inosservanza del divieto di mediazione

Articolo 1176 - codice della navigazione

[Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l’assunzione di una persona dell’equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire 1.000.000.] (1)

Articolo 1176 - Codice della navigazione

[Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l’assunzione di una persona dell’equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire 1.000.000.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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