Art. 1172 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

Articolo 1172 - codice della navigazione

(1)[Chiunque, per l’esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi è punito con l’ammenda da lire 10.000 a 20.000 per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.] (1)

Articolo 1172 - Codice della navigazione

(1)[Chiunque, per l’esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi è punito con l’ammenda da lire 10.000 a 20.000 per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art 27 L. 28.01.1994, n. 84 così come modificato dall’art. 2 D.L.21.10.1996, n. 535

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