Art. 1165 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

Articolo 1165 - codice della navigazione

È punito con l’ammenda fino a lire un milione:
1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell’autorità competente e il pagamento del relativo canone; (1)
2. chiunque non esegue l’ordine di rimozione delle cose depositate. (2)

Articolo 1165 - Codice della navigazione

È punito con l’ammenda fino a lire un milione:
1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell’autorità competente e il pagamento del relativo canone; (1)
2. chiunque non esegue l’ordine di rimozione delle cose depositate. (2)

Note

(1) Il presente numero prima modificato dall’art. 19 D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, è stato, poi, così modificato dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151
(2) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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