Art. 1164 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di norme sui beni pubblici

Articolo 1164 - codice della navigazione

(1) Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.(2)

Articolo 1164 - Codice della navigazione

(1) Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 10 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 (G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 233).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5, L. 08.07.2003, n. 172, con decorrenza dal 29.07.2003.

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