Art. 1163 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

Articolo 1163 - codice della navigazione

(1)Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell’articolo 52 e nel primo comma dell’articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.(2)

Articolo 1163 - Codice della navigazione

(1)Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell’articolo 52 e nel primo comma dell’articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 10 D.lgs. 30.12.1999 n. 507 
(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 19 D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, è stato, poi, così sostituito dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151

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