Art. 1162 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Estrazione abusiva di arena o altri materiali

Articolo 1162 - codice della navigazione

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (1)

Articolo 1162 - Codice della navigazione

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 10 D.lgs. 30.12.1999 n. 507

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