Art. 1157 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Omissione di aiuto

Articolo 1157 - codice della navigazione

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila.(1)
Se l’omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell’articolo precedente.

Articolo 1157 - Codice della navigazione

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila.(1)
Se l’omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell’articolo precedente.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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