Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila.(1)
Se l’omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell’articolo precedente.