Art. 1156 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito

Articolo 1156 - codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire seicentomila a due milioni. (1)
La pena è della reclusione fino a sei mesi se il fatto è commesso all’estero.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Articolo 1156 - Codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire seicentomila a due milioni. (1)
La pena è della reclusione fino a sei mesi se il fatto è commesso all’estero.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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