Art. 1155 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Sbarco e abbandono arbitrario di persone

Articolo 1155 - codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila.(1)
La pena non può essere inferiore a un anno se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Articolo 1155 - Codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila.(1)
La pena non può essere inferiore a un anno se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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